PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha la finalità di promuovere e tutelare l'attività dei giovani artisti, allo scopo di favorire la conoscenza dell'arte del presente e del recente passato, la promozione della creatività artistica a livello nazionale e lo sviluppo di un moderno sistema dell'arte contemporanea.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) giovani artisti: i soggetti maggiorenni di età inferiore ai trentadue anni che svolgono a titolo professionale attività artistica figurativa;

          b) arte contemporanea: le opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquanta anni, compresi i prodotti della fotografia e del design industriale, che rivestano un interesse culturale tale da giustificarne l'acquisizione al patrimonio pubblico, ai sensi di quanto previsto dal piano per l'arte contemporanea predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29;

          c) oggetti e opere d'arte: le opere di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Diffusione della conoscenza delle opere
d'arte contemporanea).

      1. Lo Stato promuove la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso

 

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l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali.
      2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro d'affari per ciascun esercizio.
      3. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita IVA costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Rilancio delle politiche giovanili nel settore dell'arte contemporanea).

      1. Lo Stato tutela e promuove l'attività dei giovani artisti, al fine di contribuire

 

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al rilancio del settore dell'arte contemporanea nazionale.
      2. Ai fini di cui al comma 1, i giovani artisti possono optare, per un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il raggiungimento del trentaduesimo anno di età, per l'applicazione dell'IVA e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura privilegiata ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi soggetti possono successivamente rinunciare all'applicazione del regime speciale di cui al presente articolo dandone comunicazione all'amministrazione finanziaria entro il 31 gennaio dell'anno di competenza.
      3. I giovani artisti che si avvalgono del regime speciale di cui al presente articolo sono esonerati dalla tenuta della contabilità e dalla conservazione dei documenti ad eccezione della copia delle fatture emesse. La fattura emessa e la relativa copia può contenere, anche ai fini della certificazione dell'autenticità dell'opera, la riproduzione fotografica dell'opera ceduta.
      4. Ai soggetti che optano per il regime speciale di cui al presente articolo, l'imposta sul valore aggiunto è forfettariamente determinata in 500 euro l'anno e il reddito imponibile derivante dal lavoro autonomo è forfetariamente determinato nella misura del 30 per cento del volume di affari risultante dalla somma degli importi delle fatture emesse.
      5. L'imposta sul valore aggiunto è addebitata all'acquirente secondo le disposizioni vigenti, salva l'applicazione dell'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 5.

Art. 5.
(Aliquota IVA per oggetti d'arte).

      1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 127-septiesdecies) è sostituito dal seguente:

      «127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella

 

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allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prodotti da artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di cinquant'anni».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.
(Detrazioni per oneri).

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

          «f-bis) le spese sostenute per l'acquisto di oggetti e opere d'arte di cui all'articolo 145 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fino all'importo di 8.000 euro, con il limite del 10 per cento del reddito imponibile. La detrazione è subordinata alla esibizione, su richiesta, della fattura di acquisto o documento fiscale equipollente».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 300.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione

 

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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Modalità di attuazione della legge).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la sua applicazione.